La circolare del ministero dell’agricoltura sulla canapa light del 23 maggio 2018 spiegata facile

Suonino le campane a festa! Il disutile legislatore italiano, noto per prendere provvedimenti troppo piccoli e troppo tardi, per una volta l’ha imbroccata. Ecco la nuova circolare ministeriale sulla cannabis light legale del 23 Maggio, spiegata facile.

 

Il timing é stato due volte interessante. Si, perché il ministero dell’agricoltura (quello abrogato in un referendum di tanti anni fa, oggi ministero delle politiche agricole e forestali) é praticamente alla porta con le valigie in mano, in attesa del nuovo ministro che sarà nominato a breve. Forse.

Così come nessun papa resiste al mettere mano alle regole del conclave che designerà il suo successore (che gli importa al papa di come si sceglie il successore? Per allora sarà già morto. Il papa, non il successore), allo stesso modo il ministro agricolo uscente ha pensato bene di dettare il nuovo Codice di Hammurabi della canapa light con la recente circolare ministeriale.

Chiarezza, finalmente!

 Udite udite, sembra incredibile ma per una volta abbiamo una circolare ministeriale che, invece di circolare senza meta come un fattone in Antartide in cerca di maria, fa un minimo di chiarezza e di giustizia sul tema canapa light legale.

Un minimo di chiarezza é la parola giusta, perché figurarsi se mai l’opera del machiavellico legislatore italico poteva essere veramente chiara. Ma tant’é, non é malaccio ed é un punto di partenza.

Una circolare. Una circolare non ha nessun valore giuridico; serve per chiarire alcuni aspetti della legge soggetti ad eccessiva interpretazione. 

La legge 242 e la circolare interpretativa

Dunque la legge in questione è la 2 dicembre 2016, n. 242,

recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017

La 242/2016 é la legge che, per farla breve, ha consentito ad easyjoint la vendita di cime essiccate l’anno scorso, aprendo così la strada al mercato della maria light.

Sei i punti principali della circolare.

 1. È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.

semi certificati” sono i semi definiti in sede europea di un numero di qualità di canapone tessile che arrivano al massimo allo 0.2% di thc. Tra queste, la Carmagnola, l’Eletta Campana, la Futura e altre. 

Dunque questo punto escluderebbe le varietà (amatissime) non certificate di importazione Svizzera ed olandese.

2.      Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.

Niente talee, quindi. Chissà perché. Ma passi.

 3.      Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.

E sticazzi, il produttore deve conservare con cura fatture e scontrini dell’acquisto dei semi. Manco fossero semi di papavero da oppio. Ma anche qui passi. E poi era già chiaro dalla legge 242.

 4.      La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.

Che é successo? Il ministro é impazzito? Si possono vendere piante di maria legale a scopo ornamentale. Gioia e giubilo. 

Il Conte corre a comprarsene una decina. Rigorosamente a scopo ornamentale.

Perché niente dice Nobiltà come una coroncina intrecciata di cime fresche. 

5.      L’attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

E sticazzi again. 

Adesso arriva il bello. 

6.      Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.

Dunque. 

Premesso che al ministro (o chi per lui ha scritto la circolare) bisogna dare atto di aver compreso che esiste un fenomeno commerciale piuttosto grande, cosa non da tutti (i ministri italiani), bisogna anche riconoscere che, per essere un circolare che doveva far chiarezza, questa circolare non chiarisce tutto. 

Cannabis legale Svizzera, cosa succederà? 

La cannabis legale svizzera o olandese nei parametri 0.2 / 0.6 é vendibile nei negozi? Si può coltivare? Si può comprare? 

Si può fumare in santa pace?

La circolare dice che la canapa importata non può essere coltivata né seminata e tantomeno trapiantata da talea. Kaputt. 

L’altra, se é certificata, può essere coltivata, venduta, comprata e fumata… No, fumata probabilmente no.

Quindi NO alle varietà svizzere ed olandesi? Sono illegali in quanto a loro non si applica la 242? 

Si, no, forse. O meglio, apparentemente NO. A meno che… 

in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.

Ipse dixit. 

Quindi NO. Ma si, se rispettano la normativa tedesc… pardon, dell’ue e nazionale. 

Solo una frase viene in mente al Conte. 

“che strano questo bruco”, disse Alice incontrando il Brucaliffo.

Fortunatamente il legislatore aggiunge in extremis un paio di righe. 

E così chiarisce la circolare che serviva a chiarire la legge che serviva a fare chiarezza sulla canapa light legale:

Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.

Quindi SIIIII!

Si alle infiorescenze, naturalmente ad uso florovivaistico. Purché da qualità certificate. Quelle essiccate poi sono splendide da mettere nel vaso del soggiorno. Quelle non certificate invece sonobbrutte. 

Si specifica l’uso florovivaistico. Certo! E quando mai potrebbe saltarci in testa di fumare un fiore secco, a noi fattoni? 

Tipo, una rosa essiccata? Un convolvolo essiccato (di quello, magari qualcuno preferisce i semi, che contengono LSA)? Non sia mai.

Una bella casa profumata, si, questo é quello che ci vuole. 

Contorsionismi da legislatore italico a parte, c’é un risultato.

E questo risultato dice che, una volta per tutte, si può coltivare e vendere tutta la maria che si vuole, purché provenga da semi certificati e nessuno si metta a fare selezioni creative. 

Niente più svizzera o olanda. A meno che non siano anch’esse certificate. Su questo punto c’é ancora un forse. 

Forse servirebbe una enciclica ministeriale che chiarisca le clausole chiarificatrici della circolare che deve fare chiarezza sulla legge che fa chiarezza sulla canapa light. 

Con buona pace di Branduardi e del topolino della fiera. 

E comunque. Meglio che niente. Una buona circolare che – se non altro – dà tutta la forza giuridica necessaria a rivitalizzare la canapa italiana.

Un passo avanti per i coltivatori, un mezzo passo avanti per i rivenditori e per i consumatori. 

Suonino le campane a festa. 

Sempre meglio di un calcio nel culo. 

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